Statuto
Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita dai fondatori dottor MARIO GIUSEPPE DOLERA e dottor LUCA MALFASSI una fondazione denominata
“LA CITTADINA FONDAZIONE STUDI E RICERCHE VETERINARIE”.
La fondazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è apolitica.
Art. 2 – SEDE E DURATA
La fondazione svolge la propria attività in ambito nazionale ed internazionale; non ha fini di lucro e gli eventuali utili dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.
La fondazione ha sede legale in Romanengo (CR) strada per la Cittadina n. cm, presso la cascina La Cittadina.
La sua durata è illimitata.
Delegazioni, uffici e sedi operative potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Art. 3 – SCOPO E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
La fondazione ha lo scopo di effettuare la ricerca scientifica nell’ambito delle patologie neurologiche e tumorali con particolare riferimento alla tumorigenesi.
Per il raggiungimento di tale scopo, avendo come prima fase di lavoro lo sviluppo di radiofarmaci radiosensibilizzanti al fine di migliorare la risposta terapeutica alla radioterapia nonché lo sviluppo di vaccini antitumorali come ad esempio contro il glioblastoma, essa si avvale della casistica e della esperienza che i fondatori acquisiscono direttamente e tramite le relazioni ed i rapporti con centri similari, nel campo degli interventi sugli animali che vengono presentati e sottoposti alla cura e agli interventi delle loro professioni nell’ambito veterinario.
I risultati della ricerca saranno posti a disposizione della comunità scientifica liberamente e non costituiranno oggetto di attività commerciale da parte della fondazione.
Le attività di ricerca potranno essere affidate a personale della fondazione, con qualunque contratto legalmente ammesso, o con incarichi e collaborazioni con centri di ricerca esterni sia universitari che aziendali.
Per il raggiungimento dello scopo la fondazione potrà avvalersi di contributi e liberalità che potranno derivare da iniziative autonome di privati o organizzazioni economiche e commerciali o altre fondazioni.
Per favorire il raggiungimento dello scopo la fondazione, in via accessoria, potrà avvalersi di tutti gli strumenti di comunicazioni compresi la creazione di una linea editoriale, anche via web, mirata sia alla comunità scientifica che alla divulgazione tra il pubblico di notizie ed informazioni che possano avere carattere di interesse generale e far conoscere il lavoro svolto dalla stessa fondazione.
La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione potrà altresì strumentalmente svolgere attività di cura e di diagnostica anche su commissione di soggetti solventi, attività di produzione e vendita di beni afferenti al comparto medico e alimentare nonché la prestazione di servizi afferenti al medesimo comparto, imputando il ricavato, dedotti gli oneri fiscali, esclusivamente alle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e/o da altri partecipanti;
– dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
– dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Il patrimonio della Fondazione dovrà essere mantenuto e curato con diligenza dal consiglio di amministrazione, al quale in particolare è fatto divieto, se non con il consenso di tutti i suoi componenti, di porre in essere atti di disposizione aventi ad oggetto i segni distintivi, macchinari, i suppellettili, opere d’arte, e le piante ubicati presso la cascina in cui ha sede la Fondazione.
Art. 5 – FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e/o da altri enti pubblici;
– dai contributi dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;
– da liberalità di privati che beneficiano dei servizi della Fondazione;
– dagli utili delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e da quelli derivati da partecipazioni societarie.
Art. 6 – ORGANI
Organi della FONDAZIONE sono:
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato Scientifico;
– il Revisore dei Conti;
– il Comitato di Nomina.
Art. 7 – Il PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali, determinandone le attribuzioni ed i poteri di rappresentanza.
Il Presidente fissa annualmente le direttive dell’attività della Fondazione e, coadiuvato dal segretario generale, se nominato dal Consiglio, sorveglia il buon andamento della fondazione, cura l’osservanza dello statuto e l’esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione. Al Presidente, inoltre, spetta la nomina
del soggetto chiamato a svolgere le funzioni di direttore sanitario, con la precisazione che detta nomina potrà avvenire anche nella persona del Presidente stesso.
In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vicepresidente, cui pure è attribuita la rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi. L’elezione del Presidente e del Vicepresidente avverrà in conformità al successivo articolo 8.
Art. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ad eccezione dei membri del primo consiglio di amministrazione, i quali sono nominati all’atto della costituzione della Fondazione, la determinazione del numero e la nomina dei membri del consiglio di amministrazione compete al Comitato di Nomina, il quale vi procede con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.
Saranno membri a vita del consiglio di amministrazione i fondatori dottor MARIO GIUSEPPE DOLERA e dottor LUCA MALFASSI, a ciascuno dei quali pure spetta il veto rispetto alla nomina, da parte del Comitato di Nomina, dei restanti membri del consiglio di amministrazione.
In caso di improvvisa commorienza dei fondatori dottor MARIO GIUSEPPE DOLERA e dottor LUCA MALFASSI, saranno membri a vita del consiglio di amministrazione il signor SIMONE PAVESI e la dottoressa SILVIA MARCARINI, a ciascuno dei quali pure spetta, in tale eventualità, il veto rispetto alla nomina, da parte del Comitato di Nomina, dei restanti membri del consiglio di amministrazione.
Il Comitato di Nomina, inoltre, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, all’atto della nomina del consiglio di amministrazione, elegge nell’ambito di quest’ultimo il Presidente e il Vicepresidente, fatto salvo quanto segue:
– le cariche di Presidente e di Vicepresidente spetteranno, vita natural durante, ai fondatori dottor MARIO GIUSEPPE DOLERA e dottor LUCA MALFASSI;
– qualora uno di essi venga a mancare, per morte, recesso o altro, l’elezione del Presidente e del Vicepresidente spetta al fondatore non deceduto;
– in caso di loro improvvisa commorienza le cariche di Presidente e di Vicepresidente spetteranno, vita natural durante, al signor SIMONE PAVESI e alla dottoressa SILVIA MARCARINI.
L’individuazione, da parte del Comitato di Nomina, dei soggetti chiamati a ricoprire le cariche di Presidente e di Vicepresidente, dovrà avvenire tra coloro che si siano particolarmente distinti per le ricerche e pubblicazioni scientifiche afferenti allo scopo e all’attività della Fondazione.
Il consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno il segretario generale. Il consiglio di amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa, nell’ambito delle direttive annuali di attività decise dal presidente.
Il consiglio di amministrazione in particolare:
– redige ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
– delibera le modifiche dello statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
– si occupa dell’individuazione dei soggetti chiamati a svolgere attività di ricerca a favore della Fondazione, procedendo alla stipulazione dei relativi contratti, previo parere vincolante del comitato scientifico e degli altri soggetti che già svolgono attività di ricerca a favore della Fondazione.
Il consiglio di amministrazione si riunisce, senza formalità di convocazione, in seduta ordinaria almeno due volte l’anno ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente statuto, il consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide quando vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti: a parità di voti prevale il voto del Presidente. Nessuna delibera potrà venire attuata se, in ordine ad essa, uno dei fondatori avrà opposto il proprio veto.
Art. 9 – COMITATO SCIENTIFICO
Il comitato scientifico è presieduto dal Vice Presidente della Fondazione ed è composto da un minimo di tre fino a un massimo di dodici membri eletti dal consiglio di amministrazione tra gli esperti nei campi scientifici rientranti negli scopi della fondazione. Il comitato scientifico formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione, esprime il proprio parere in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione.Il comitato scientifico si riunisce una volta l’anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.
Art. 10 – REVISORE DEI CONTI
Il revisore dei conti è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
È incaricato del controllo della regolarità dell’amministrazione e della contabilità della fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al consiglio di amministrazione ed effettua le verifiche di cassa.
Il revisore dei conti può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Art. 11 – COMITATO DI NOMINA
Il Comitato di Nomina ha le funzioni stabilite al precedente articolo 8 ed è composto dai soggetti, individuati dal consiglio di amministrazione, che, in forza di qualunque contratto legalmente ammesso, svolgono da almeno cinque anni attività di ricerca a favore della Fondazione e che prestano detta attività in misura pari ad almeno il 50% del proprio tempo professionale.
Art. 12 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio decorso, predisposti dal consiglio di amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato e alla relazione del collegio dei revisori, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del consiglio di amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal consiglio di amministrazione.
Gli eventuali utili o avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto espresso divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 13 – ESTINZIONE
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra fondazione o ente ONLUS avente le stesse finalità della Fondazione stessa o comunque finalità di ricerca in ordine alle patologie delle persone e/o degli animali, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 – CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.